Accompagnamento (104)

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita. Quel e/o dipende dal fatto che mentre per le persone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile pari al 100%, per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria (non potendo dimostrare e presumere dai suddetti una capacità al lavoro), di conseguenza è sufficiente che essi abbiano una difficoltà a deambulare da soli o necessitino di una continua assistenza perchè incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a prescindere dall’età dell’invalido e dal reddito suo e del suo nucleo familiare. È esente da IRPEF, cioè non è tassata.

REQUISITI

Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:

– PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE: 100%, cioè è riconosciuta la totale e permanente inabilità per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 65 anni

– per i minorenni e gli ultra65enni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua

– ETÀ: 0 limiti

– REDDITO: 0 limiti

– cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

– residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;

– non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici [Per certificare questo è necessario compilare ogni anno il MODELLO ICRIC]

 

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI

Come recita l’ultimo punto dei requisiti, l’indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico. (L’Inps precisa che il ricovero deve essere superiore ai 30 giorni). Di pari passo è incompatibile con l’indennità di frequenza.

L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Non è compatibile però con le indennità provenienti da invalidità per cause di guerra, lavoro o servizio. Se l’invalido è beneficiario di questo tipo di trattamenti può scegliere il trattamento a lui più favorevole ma non può percepire entrambe le erogazioni.

 

DURATA E DECORRENZA

L’indennità di accompagnamento si ottiene solo dopo aver presentato la domanda telematica all’INPS come per tutte le altre provvidenze economiche, richiedendo una visita di accertamento medico sanitario. L’indennità viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.

 

L’indennità di accompagnamento spetta anche
  • ai ciechi assoluti
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
  • ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”
  • a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005)

Contatti

DOTT.SSA SILVIA PUXEDDU

TEL: 347 1744585

Dott.ssa FRANCESCA PERRA

TEL: 347 4987543